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Nuovo Regolamento di Polizia Urbana

Avviso ai cittadini

Data :

3 ottobre 2025

Nuovo Regolamento di Polizia Urbana
Municipium

Descrizione

AVVISO AI CITTADINI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Si comunica che in data 01.10.2025, con delibera n. 23 il Consiglio Comunale ha modificato il Regolamento di Polizia Urbana che disciplina i comportamenti e le attività influenti sulla vita cittadina.

Il fine è quello di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza, la tutela dell’ambiente e la più ampia fruibilità dei beni comuni.

Pertanto si chiede il rispetto delle norme in esso contenute così da migliorare sia il decoro del paese che la qualità di vita di tutti i cittadini, ricordando che sono previste sanzioni in caso di violazioni.

Il testo del regolamento è disponibile nella pagina principale del sito istituzionale comunale www.comune.lozzodicadore.bl.it/it. 

Alcuni commi degli articoli (nr.17-18-28-34) sono stati modificati e sono allegati al presente avviso assieme alla relativa mappa.

Si confida nella collaborazione di tutti i cittadini.

Lozzo di Cadore, 03.10.2025

f.to  IL SINDACO

Alessio Zanella

Estratto Regolamento di Polizia Urbana

Art. 17 : Sgombero neve  - neve sui tetti – stillicidio e grondaie 

4) Tutte le falde dei tetti delle abitazioni e/o di qualsiasi altro fabbricato, anche se trattasi di una sua pertinenza, che si protendono verso il suolo pubblico, o verso l’altrui proprietà, devono avere al termine della falda una grondaia che raccolga e convogli l’acqua meteorica verso una o più condotte di scarico che a sua volta dovranno essere collegate alle acque bianche di scarico o in appositi vespai. Non è mai consentito lo stillicidio diretto delle falde sul suolo pubblico o sui fondi altrui (salvo espressa autorizzazione da acquisirsi dal proprietario del fondo su cui si riversa lo stillicidio o lo scarico delle gronde).

Art. 18 : Rami e siepi

1)   I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari;

2)   Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata;

3)   I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1;

4)   Fermo quanto disposto dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale e dal Regolamento Edilizio, è vietato capitozzare le conifere;

5)   Le violazioni di cui al presente articolo comportano l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6)   Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 28 : Attività e lavorazioni rumorose 

1)                 Nel centro abitato, e comunque anche nel raggio di 100 metri da questo, l’utilizzo di macchine da giardinaggio, come pure altre funzionanti con motore a scoppio (quali rasaerba, falciatrici, decespugliatori, motoseghe, soffiatori, generatori elettrici, compressori ecc. ecc.) è consentito dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00). Nelle giornate domenicali e/o festive l’orario di inizio non potrà avvenire prima delle ore 09,00. L’utilizzo di generatori elettrici con motore a scoppio potrà essere utilizzato in qualunque giornata dalle ore 07,00 fino alle ore 22,00, con interruzione dalle ore 13,00 alle ore 15,00, in caso vengano utilizzati per sopperire alla fornitura domestica dell’energia elettrica dovuta a sospensione e/o black-out nella fornitura di questa da parte della rete ordinaria. 

Art. 34 - Manutenzione dei terreni 

1)  Tutti i proprietari, possessori, detentori o comunque gli aventi titolo dei terreni compresi nell’ambito comunale a destinazione urbana e produttiva, definito sulla cartografia di seguito riportata, che costituisce parte integrante del presente articolo, dovranno provvedere, annualmente, ad almeno due interventi di pulizia e di manutenzione del verde onde evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo e di danno nonché di decoro e degrado del paesaggio. Analogo intervento dovrà essere effettuato su quei terreni che si trovano in adiacenza ad abitazioni, garantendo a queste un raggio minimo di “pulizia”, tutt’intorno, di metri 10. 

2)   I suddetti interventi dovranno essere effettuati entro le seguenti date di ogni anno: entro il 20 giugno il primo intervento ed entro il 7 agosto il secondo intervento. 

3)  Tali interventi, se effettuati con macchinari funzionanti con motore a scoppio, dovranno rispettare le prescrizioni di cui all’art. 28 del Regolamento.

Tali interventi devono comprendere:

●         Lo sfalcio dell’erba e la sua rimozione. Qualora lo sfalcio avvenga con il decespugliatore, o con macchinario similare, e l’erba venga finemente sminuzzata e lasciata sul posto come concime, si considera in tal modo adempiuta la formalità dello sfalcio e sua rimozione. 

●         La potatura di alberi e siepi ornamentali che si protendono oltre il confine stradale o che comunque possono costituire intralcio e/o pericolo per l’intera circolazione stradale;

●         La rimozione/taglio di sterpi, siepi e arbusti spontanei ed erbe infestanti;

●         La pulizia di fossi o canali di scolo delle acque.

4) In ogni caso dovranno essere svolti tutti gli interventi all’uopo necessari, inclusi quelli non contenuti nell’elencazione di cui sopra ma comunque necessari onde evitare la compromissione degli interessi di ordine generale indicati al precedente punto 1), dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire il decoro dei luoghi, la perfetta pulizia e manutenzione dei terreni, ed escludere così il concretarsi di situazioni pregiudizievoli esposte in premessa. 

5) La violazione di cui al presente articolo comporta l’obbligo del ripristino dei luoghi e l’inosservanza, decorso vanamente il termine di venti giorni dall’ordine impartito, prevede l’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese sostenute per l’esecuzione, a carico del trasgressore. 

6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 150,00 (Nota: soggiace alla presente sanzione amministrativa, come pure a quella di cui al punto 5), per ciascun terreno non mantenuto indipendentemente dal numero dei proprietari.

ALLEGATO REGOLAMENTO E MAPPE

Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2025, 12:37

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